Ogni contratto che sia conforme alla legge è vincolante per le parti che l'hanno firmato, tuttavia può accadere che uno dei soggetti coinvolti scelga di non dare più corso agli impegni assunti.
Ciò capitare ad un dipendente che scelga d'interrompere il proprio contratto di lavoro, ad un turista che decida di non partire più per il viaggio prenotato, ad un compratore che si penta dell'acquisto effettuato e così via.
In taluni casi il recesso è previsto dalla stessa legge, mentre in altri il recesso è garantito da un accordo raggiunto tra le parti coinvolte nel contratto, sebbene di solito sia prevista una penale.
Il codice civile, in particolare agli articoli 1373 e 1386, disciplina la caparra penitenziale che si potrebbe definire il costo per l'esercizio del diritto di recesso.
La caparra penitenziale è, infatti, la somma di denaro che la parte intenzionata ad interrompere un contratto, sottraendosi ai vincoli sottoscritti, è tenuta a corrispondere all'altra.
Diversa è la caparra confirmatoria, la somma di denaro che una parte consegna all'altra per rinsaldare gli impegni assunti con la firma posta sul contratto (art. 1385 c.c.), un tipo di caparra molto diffusa nell'ambito della compravendita immobiliare della quale parleremo nella sezione seguente.